PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

      1. Al comma 8-bis dell'articolo 6 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, introdotto dall'articolo 2, comma 3, del decreto legislativo 6 ottobre 2004, n. 251, le parole: «I soggetti autorizzati ai sensi del presente articolo non possono in ogni caso svolgere l'attività di intermediazione nella forma del consorzio.» sono soppresse.

Art. 2.

      1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.